Descrizione
COMUNE DI TELVE - PROVINCIA DI TRENTO Prot. n. 7447
ISCRIZIONE NELLA LISTA DI LEVA DEI GIOVANI NATI NELL’ANNO 2009
IL SINDACO
Visto l’articolo 34 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, relativo alle disposizioni sul reclutamento obbligatorio nell’Esercito, nella Marina e nell’Aeronautica rende noto:
| 1 – Tutti i cittadini maschi dello Stato e gli stranieri che con l’arruolamento nell’Esercito (o in altro modo previsto dalla legge sulla cittadinanza 13.06.1912, n. 555 e s.m. e l. 91/1992) possono divenire tali, nati tra il 1. Gennaio ed il 31 dicembre 2008 e che, agli effetti della leva, devono considerarsi legalmente domiciliati in questo Comune ai sensi dell’art. 35 del Decreto suddetto, sono in obbligo di domandare entro questo mese di gennaio 2026 la loro ISCRIZIONE NELLE LISTE DI LEVA e di fornire chiarimenti che in questa occasione potranno loro essere richiesti. Allo stesso obbligo sono anche soggetti, in applicazione dell’articolo 1 del Decreto succitato, i residenti in questo Comune che non possiedono alcuna cittadinanza. Ove tale domanda non sia fatta personalmente dai giovani anzidetti, hanno obbligo di farla i loro genitori o tutori. 2 – I giovani qui domiciliati ma nati altrove, nel richiedere la loro iscrizione esibiranno o faranno presentare l’autocertificazione di nascita. 3 – I giovani che non siano domiciliati in questo Comune ma che vi abbiano la dimora abituale nel senso dell’art. 43 del libro 1. Del vigente Codice Civile hanno la facoltà di farsi iscrivere Telve, 01 GENNAIO 2026 L.S. |
| su queste liste di leva per ragioni di residenza. In questo caso la loro domanda equivale, per quanto concerne la leva, alla prova di cambiamento di domicilio nel senso del successivo articolo 44 del codice stesso. 4 – Nel caso che taluno nato nell’anno 2009 sia morto, i genitori, tutori o congiunti, esibiranno l’autocertificazione dell’atto di morte relativo. 5 – Saranno iscritti d’ufficio per età presunta quei giovani che non essendo compresi nei registri dello Stato Civile, siano notoriamente ritenuti avere l’età richiesta per l’iscrizione. Essi non saranno cancellati dalle liste di leva se non quando abbiano provato con autentici documenti e prima di imprendere servizio militare, di avere un’età minore di quella attribuita. 6 – Gli omessi giudicati rei di essersi sottratti alla leva non potranno essere ammessi all’eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva che loro spettasse per uno dei titoli previsti dalla legge e laddove risultassero colpevoli di frode o raggiri al fine di sottrarsi all’obbligo della leva, incorreranno altresì nelle pene della reclusione e della multa comminata dall’art. 132 e seguenti del suddetto Decreto n. 237. IL SINDACO dott. Matteo DEGAUDENZ |