avviso non validità carte di identità cartacee ancorché in corso di validità alla data del 03.08.2026 le quali avranno validità sia sul territorio nazionale che all’estero solamente fino alla data del...

avviso che informa il venir meno della validità delle carte di identità cartacee ancorché in corso di validità alla data del 03.08.2026 le quali avranno validità sia sul territorio nazionale che all’estero solamente fino alla stessa data .
Regolamento UE n. 1157/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio dd. 20.06.2019 sul rafforzamento della sicurezza delle carte d’identità dei cittadini dell’unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell’unione e ai loro famigliari che esercitano il diritto di libera circolazione.
Data:

17/10/2025

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Descrizione

Oggetto: LE ATTUALI CARTE DI IDENTITA’ CARTACEE ANCORCHE’ IN CORSO DI VALIDITA’                   ALLA DATA DEL IL 03.08.2026 AVRANNO VALIDITA’ SIA SUL TERRITORIO NAZIONALE CHE ALL’ESTERO  SOLAMENTE FINO ALLA DATA DEL 03.08.2026.

Regolamento UE 2019/1157 del Parlamento Europeo e del Consiglio dd. 20.06.2019 sul rafforzamento della sicurezza delle carte d’identità dei cittadini dell’Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell’Unione e ai loro famigliari che esercitano il diritto di libera circolazione.

 Si informa che ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Regolamento UE n. 2019/1157, a partire dal giorno 03 agosto 2026 le carte di identità cartacee CESSERANNO DI ESSERE VALIDE, a prescindere dalla scadenza indicata sul retro del documento, e sarà necessario sostituirle con il nuovo modello  formato elettronico richiesto dalla normativa europea (CIE).

Chi fosse in possesso di carta d’identità in formato cartaceo può procedere al RINNOVO del documento fin da subito, senza attendere la prossimità alla data di scadenza, fissando un appuntamento presso gli sportelli dell’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza.

I richiedenti la nuova carta identità elettronica (CIE) dovranno presentare una foto formato tessera, recente, e con il volto ben visibile, la tessera sanitaria con codice fiscale validato e la carta d'identità cartacea (che verrà ritirata).

Si informa che oltre ad essere un documento di identità  la CIE può essere utilizzata anche per accedere ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione. La procedura di emissione è gestita dal Ministero dell'Interno:  per approfondimenti www.cartaidentita.interno.gov.it .

All'atto della richiesta, l'operatore identifica il cittadino, acquisisce informaticamente la foto portata dal cittadino, la firma e le impronte digitali, riceve il pagamento e rilascia la ricevuta.

La raccolta delle impronte digitali è obbligatoria come previsto dall'art. 3 comma 2, R.D. n. 773/1931, come modificato dall'art. 40, comma 2 lettera a). In caso di rifiuto da parte del cittadino a rilevare le impronte digitali, il documento non potrà essere rilasciato.

Il sistema inoltra automaticamente la richiesta all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che emette e provvede alla consegna con raccomandata entro sei giorni lavorativi, all'indirizzo indicato dal richiedente (che può essere anche quello del Comune).

Il foglio di ricevuta ha valore come sostitutivo del documento fino alla consegna della CIE (Circolare del Ministero dell'Interno n. 9/2019 negli "Allegati"). Per la verifica della ricevuta tramite il QR Code presente alla destra della foto del titolare, è disponibile la app VE.DO.

Si ricorda che sono equipollenti alla carta di identità (ai sensi dell’art 35 co2 DPR 445/2000) anche:

  • il passaporto;
  • la patente di guida (non scaduta);
  • la patente nautica;
  • il libretto di pensione;
  • il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;
  • il porto d’armi;
  • le tessere di riconoscimento purché munite di foto e di timbro o di altra segnatura equivalente rilasciate da una amministrazione dello Stato;

 Periodo di validità della carta di identità

Varia a seconda dell'età del titolare al momento della richiesta del documento; in particolare, la CIE scade al primo compleanno dopo:

  • 3 anni dalla data di emissione per i minori di età inferiore ai 3 anni;
  • 5 anni dalla data di emissione per i minori con un'età compresa tra i 3 e i 18 anni;
  • 9 anni più i giorni intercorrenti fra la data della richiesta (emissione) e la data di nascita per tutti gli altri. Pertanto scade nel giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente anteriore al termine dei 10 anni decorrenti dalla data di emissione (art. 4 comma 1 del Regolamento Europeo n. 2019/115);

 Per chi è temporaneamente impossibilitato fisicamente a far rilevare le impronte digitali, la validità della carta di identità è pari o inferiore a 12 mesi dalla data di emissione (art. 4 comma 3 del Regolamento Europeo n. 2019/115).

 Il Regolamento dell'Unione Europea 2019/1157 ha stabilito che le carte di identità cartacee cessino di essere valide alla loro scadenza o entro il 3 agosto 2026 se quest'ultima data è anteriore. Da tale data non saranno più valide e non potranno più essere rilasciate.

 Espatrio/Viaggi all'estero

Se non specificato diversamente, la carta di identità rilasciata ai cittadini italiani è valida anche per l'espatrio nei paesi dell'area Schengen. Per controllare quali Paesi consentano l’ingresso con la carta d’identità è possibile consultare il sito http://www.viaggiaresicuri.it/ > Lista Paesi> Documenti e visti.

Si fa presente che la normativa di alcuni Paesi prevede un documento con validità residua di alcuni mesi.

 Rilascio a cittadini minorenni

La procedura di emissione è analoga a quella prevista per i maggiorenni. Il minore dev'essere presente per l'identificazione. I genitori (preferibilmente entrambi) lo accompagnano, ne attestano le generalità e rilasciano le dichiarazioni previste per i documenti validi per l'espatrio. Per la prima emissione della carta di identità è raccomandata la presenza allo sportello di entrambi i genitori.

La carta di identità può essere rilasciata fin dalla nascita. Il periodo di validità varia in rapporto all'età al momento del rilascio.

 Riferimenti normativi:- Circolare n. 15 del 26 maggio 2011 del Ministero degli Interni - Circolare n. 1 del 27 gennaio 2012 del Ministero degli Interni

 Cosa serve

Per ottenere il rilascio della carta d'identità è necessario presentarsi personalmente allo sportello indicato, nel giorno e ora stabiliti, con:

         1 fototessera recente (non più di 6 mesi), a colori su sfondo bianco, a capo scoperto, senza occhiali;

  • La carta d'identità deteriorata o scaduta o in scadenza può essere rinnovata al 180  giorno precedente),che deve essere consegnata;
  • in caso di deterioramento che non permetta di riconoscere il numero del documento, o di smarrimento o di furto, la denuncia presentata alle Forze dell'Ordine e un altro documento di riconoscimento in corso di validità (ad esempio patente di guida, passaporto);
  • la carta di identità del Paese di origine, se cittadino comunitario;
  • il permesso di soggiorno, registrato, e il passaporto, se cittadino extracomunitario;
  • se la richiesta è effettuata da parte di tutore, curatore o amministratore di sostegno, è opportuno esibire copia della nomina e giuramento;
  • ricevuta del pagamento di euro 22,20 effettuato tramite il sistema pagoPA (da preferisci rispetto al pagamento in contanti);

Si precisa che:

  • al fine del rilascio ai minori della carta d'identità valida per l'espatrio, è necessario l'assenso di entrambi i genitori (o di chi ne fa le veci), ed almeno un genitore deve essere presente, mentre il genitore che non è presente al momento della richiesta della CIE può  inviare compilata e  sottoscritta la Dichiarazione di assenso al rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio al figlio minore, allegando copia di un proprio documento di identità. E' necessario l'assenso di entrambi i genitori anche in caso di figli minori conviventi con uno solo degli stessi o affidati ad uno solo dei genitori separati, salvo il caso che nell'atto di separazione gli stessi si siano reciprocamente autorizzati a richiedere documenti validi per l'espatrio dei figli;
  • la carta di identità deve riportare la firma e le impronte digitali del minore che abbia già compiuto 12 anni, fermo restando che tale firma sarà omessa in tutti i casi di impossibilità a sottoscrivere;
  • per il minore di 14 anni, l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio è "subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato (su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla questura o dalle autorità consolari) il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato, analogamente a quanto previsto per il cd. lasciapassare ed il passaporto";
  • la carta di identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore ai quattordici anni può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci;
  • le disposizioni relative al rilascio e alla durata di validità del documento ai minori si applicano anche alle carte d'identità non valide per l'espatrio, rilasciate ai cittadini stranieri.

        L’UFFICIALE D’ANAGRAFE DELEGATO

Ulteriori informazioni

Data di scadenza

31/12/2026

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 17/10/2025 09:37

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