ESENZIONE IMIS 2021 FABBRICATI CON CONVALIDA DI SFRATTO PER MOROSITA' |
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Esenzione IMIS anno 2021 per fabbricati locati con convalida di sfratto per morosità, sospesa a causa COVID 19. L’art. 14-ter comma 6-bis introdotto con la Legge Provinciale n. 22/2021, ha previsto la seguente disposizione di esenzione IMIS per il solo periodo d’imposta 2021:
“non è dovuto il versamento dell’IMIS per i fabbricati di cui all’articolo 5 comma 2 lettera c) (altro fabbricato abitativo e relative pertinenze), dati in locazione per uso abitativo, da parte delle persone fisiche che hanno ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità, la cui esecuzione è sospesa fino alle date previste dall’articolo 4-ter del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106”. Nello specifico, i proprietari dei fabbricati di cui sopra devono avere ottenuto a proprio favore: · la convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, con esecuzione sospesa fino al 30 giugno 2021; · la convalida di sfratto per morosità in data successiva al 28 febbraio 2020 con esecuzione rinviata fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.
I contribuenti in possesso dei requisiti sopra descritti, hanno diritto al rimborso dell’imposta versata nell’anno 2021, presentando apposita richiesta.
Il Servizio Tributi rimane a disposizione per fornire ogni informazione a riguardo, via mail all’indirizzo
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oppure telefonicamente al numero 0461/756580.
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