DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DI FUNGHI PDF Stampa E-mail

ImageIL SINDACO INFORMA

Le principali norme che regolano la raccolta dei funghi sono le seguenti:

  1. Nel territorio della Provincia la raccolta di funghi spontanei, è ammessa in quantità non superiore ai due chilogrammi al giorno per persona di età superiore ai dieci anni, previo rilascio dell'apposito permesso.
  2. I minori di anni dieci (non residenti nella Provincia) possono esercitare la raccolta se accompagnati da familiare in possesso della denuncia di raccolta, fermo restando il limite massimo ammesso.
  3. E' fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi sul posto di raccolta e di trasportarli solo a mezzo di contenitori forati e rigidi.
  4. E' vietato danneggiare o distruggere i fungh sul terreno e usare nella raccolta rastrelli, uncini ed altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno.
  5. e' vietato altresì effettuare la raccolta dei funghi dalle ore 19.00 alle ore 7.00.
  6. La raccolta dei funghi per i non residenti nella Provincia di Trento è subordinata ad apposita denuncia ed al pagamento della relativa tassa.

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