INFORMATIVA IMUP 2013 PDF Stampa E-mail
ImageA decorrere dal 1 gennaio 2012 è stata istituita l’imposta municipale propria “I.MU.P.” in tutti i comuni del territorio nazionale.
L’I.MU.P. sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e l’imposta comunale sugli immobili “I.C.I.”.
Nei Comuni del Trentino Alto Adige non si deve pagare l'I.MU.P. per i terreni agricoli e per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Le novità del 2013
L’imposta è versata interamente al Comune con la sola esclusione degli immobili censiti nel gruppo catastale “D” (immobili produttivi).
Per gli immobili del gruppo catastale “D”:

  • la quota fissa dello 0,76% è riservata e versata a favore dello Stato (codice tributo 3919);
  • la differenza fra la quota fissa e l’aliquota deliberata dal comune, è versata a favore del comune (codice tributo 3918);
  • il moltiplicatore da utilizzare è elevato a 65 (ad esclusione dei fabbricati classificati in categoria catastale D/5 (istituti di credito, cambio, assicurazione)

E’ sospeso il pagamento della rata di giugno per la prima casa e le sue pertinenze e per le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazioni principali e loro pertinenze.
La sospensione del pagamento non riguarda gli immobili di pregio (classificati in categoria catastale A1, A8 e A9).

Chi deve pagare (soggetto passivo)
In base alla quota e ai mesi di possesso nell’anno solare (1 gennaio – 31 dicembre), deve pagare l’imposta:

  • il proprietario degli immobili, siti nel territorio dello stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
  • il titolare di diritto reale di usufrutto, uso , abitazione, enfiteusi, superficie;
  • il coniuge assegnatario della casa coniugale disposta a seguito di sentenza di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
  • il concessionario di aree demaniali.


Quando si versa
L'imposta va versata in due rate, ciascuna pari al 50% dell’importo dovuto. Il versamento dell'acconto, ad esclusione delle prime case e loro pertinenze e per le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazioni principali e loro pertinenze, dovrà essere effettuato dal 1° al 17 giugno, il saldo dal 1° al 16 dicembre.
E' possibile il pagamento in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento dell'acconto.
Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (es. imposta pari a € 105,49 versamento di € 105,00; imposta pari a € 81,50 versamento di € 82,00).
I versamenti non devono essere eseguiti quando l’ammontare dell’imposta annua complessiva risulta inferiore o uguale a € 12,00.
Per le ulteriori informazioni sul calcolo dell'imposta, le modalità del versamento, aliquote e detrazioni applicate dai diversi comuni, consulta l'Informativa IMUP 2013, cliccando qui.
E’ disponibile per gli utenti del comune di Telve il calcolatore per l’I.MU.P. al quale si accede con le credenziali già in possesso e ritrasmesse sulla nota informativa inviata. Accedi al link seguente per il calcolo: http://imutelve.giscoservice.it/

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