Il documento che segue è disponibile anche in formato PDF: Statuto_Comunale.PDF STATUTO DEL COMUNE DI TELVETITOLO I - PRINCIPI Art.1 (Territorio)
1. Il Comune di Telve è ente territoriale autonomo, dotato di poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. 2. Il Comune di Telve è costituito dalle comunità delle popolazioni insediate nel suo territorio, che è parte della Comunità Valsugana e Tesino. 3. Il territorio del Comune confina ad est con i comuni di Pieve Tesino, Scurelle e Carzano, a sud con Castelnuovo e Borgo Valsugana, ad ovest con Telve di Sopra e Palù del Fersina, a nord-ovest con Baselga di Piné, a nord con Valfloriana e Castello-Molina di Fiemme. Art. 2 (Stemma e gonfalone) 1.Lo stemma del Comune è così costituito: di verde alla croce latina d'oro, patente nei tre bracci superiori, birostrata in quello inferiore. 2. Il gonfalone ha il drappo costituito da tre teli bianchi e tre teli rossi posti in banda, bordato e frangiato d'oro, recante al centro lo stemma comunale, munito dei suoi ornamenti, sovrastante la scritta in oro "Comune di Telve". Art. 3 (Principi ispiratori e obiettivi programmatici)
1. Il Comune di Telve, con metodo democratico, secondo principi di partecipazione e trasparenza, promuove la qualità della vita di cittadine e cittadini, perseguendo i valori di uguaglianza, giustizia e solidarietà. 2. Il Comune, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti inviolabili della persona, sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e sostiene la cooperazione fra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale della persona e dei popoli. 3. Il Comune promuove una cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali, di educazione e di informazione. 4. Il Comune, nel rispetto e nella valorizzazione delle proprie radici storiche, condivide e promuove una cultura europea, anche attraverso azioni di gemellaggio con altre comunità italiane e straniere, in un'ottica di solidarietà ed accoglienza, in particolar modo a favore delle nuove generazioni. 5. Il Comune promuove e attua un organico assetto del territorio, riconoscendo in esso un bene comune da tutelare. Nel quadro di uno sviluppo equilibrato degli insediamenti umani e delle relative infrastrutture, privilegia il recupero del patrimonio edilizio esistente, anche al fine di conservare l'identità storico-culturale del paese. 6. Il Comune promuove la salute pubblica e la salvaguardia dell’ambiente con azioni volte a prevenire, ridurre e, ove possibile, eliminare ogni forma di inquinamento; opera per la coesistenza delle diverse specie viventi; promuove il risparmio energetico e la riduzione dei gas serra, per contrastare il cambiamento climatico; riconosce l’importanza degli ecosistemi naturali e opera per favorirne la conservazione; persegue uno sviluppo compatibile con le esigenze dell’ambiente; tutela i valori del paesaggio e del patrimonio naturale, storico ed artistico; valorizza e tutela il verde pubblico; favorisce le iniziative dirette alla promozione turistica ed attività ad essa collegate, purché sostenibili da un punto di vista ambientale, per non erodere il patrimonio delle generazioni future. 7. Memore del vincolo tra territorio e popolazione, determinante nella definizione della attuale identità comunale e consistenza delle risorse naturali, il Comune riconosce la necessità di perpetuare e incentivare la partecipazione dei suoi abitanti ad azioni di tutela e valorizzazione del territorio e delle risorse naturali, anche attraverso specifiche iniziative. 8. Il Comune tutela e promuove la salute dei cittadini, intesa non come semplice assenza di malattia, ma come stato di benessere fisico, mentale e sociale. 9. Il Comune ispira la propria azione al principio della solidarietà umana ed opera al fine di attuare i principi di dignità ed eguaglianza stabiliti dall’art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana; adotta azioni positive volte a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità; garantisce il diritto di pari dignità di trattamento nella società e nel lavoro, impedendo qualsiasi forma di discriminazione relativa a sesso, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, orientamento sessuale. 10. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra donne e uomini, anche promuovendo la presenza paritaria di entrambi i sessi nella Giunta, negli organi collegiali, nonché nei consigli di amministrazione delle Aziende partecipate e delle Istituzioni da esso dipendenti, e si impegna affinché tali principi vengano inseriti anche negli statuti delle società ed enti partecipati. 11. Il Comune sostiene e tutela la persona e la famiglia, promuovendo il godimento dei servizi sociali, con particolare riguardo alla salute, all’abitazione, all’istruzione, alla cultura, alla pratica sportiva e a tutto ciò che concorre a migliorare la qualità della vita. 12. Il Comune favorisce la partecipazione delle nuove generazioni alla vita civile e sociale, nella consapevolezza che esse rappresentino una risorsa preziosa; ne promuove la cittadinanza attiva come strumento per creare senso di appartenenza alla comunità. Sostiene i progetti ideati e realizzati dai giovani in linea con i principi dello statuto e realizza iniziative in loro favore. 13. Il Comune promuove la solidarietà nei confronti delle fasce più svantaggiate di popolazione, anche attraverso condizioni speciali per l’uso dei servizi o l’attivazione di servizi ad esse specificamente dedicati. 14. Il Comune sostiene il volontariato e l’attività delle libere associazioni, anche mettendo a loro disposizione le infrastrutture di cui è dotato, con apposita convenzione o regolamentazione. 15. Il Comune riconosce il valore delle diverse culture presenti sul suo territorio, favorendone la conoscenza, l’integrazione e il rispetto reciproci. 16. Il Comune promuove la cultura, la formazione e la ricerca, individuando nella biblioteca pubblica comunale una struttura fondamentale per assolvere ai bisogni culturali ed informativi della cittadinanza; tutela e valorizza il patrimonio artistico, storico e culturale, anche mediante collaborazione con istituzioni statali, regionali, provinciali e locali. 17. Il Comune promuove il diritto allo studio, ispirato ai principi costituzionali di libertà e laicità. 18. Il Comune valorizza e tutela l’acqua come bene pubblico comune sociale e l'accesso all'acqua come diritto umano universale, indivisibile, inalienabile, non assoggettabile a regole di mercato e ad azioni speculative e degno di protezione giuridica e legislativa. Riconosce nell’acqua un bene fondamentale ed essenziale per la vita non solo del singolo individuo e dell’umanità ma anche di tutte le specie viventi e per la salvaguardia dell’ambiente. 19. Il Comune riconosce il servizio idrico integrato come servizio pubblico essenziale di interesse generale, escluso da processi di privatizzazione, non soggetto alla disciplina della concorrenza, escluso dal mercato e da profitti di mercato; pertanto il Comune non procede alla liberalizzazione o privatizzazione dei servizi idrici ma regola, difende e mantiene una gestione pubblica dell’acqua. 20. Il Comune conferma il principio che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di equità, solidarietà e rispetto degli equilibri ecologici. 21. Gli amministratori e i dipendenti dell’Amministrazione comunale informano la propria attività ad un principio di responsabilità derivante dalla funzione pubblica. 22. Ogni decisione ed azione intrapresa dall’amministratore e dal dipendente, nello svolgimento della propria attività all’interno dell’Amministrazione, devono essere finalizzate all’attuazione del principio costituzionale dell’uguaglianza, così da garantire a tutti gli interlocutori le condizioni per una reale partecipazione ed un effettivo accesso al procedimento amministrativo, ai servizi e alle diverse espressioni dell’attività del Comune. 23. Il Comune ispira la propria attività a criteri di sussidiarietà, adeguatezza, completezza, efficienza, economicità, celerità e semplificazione dei procedimenti amministrativi, garantendo la trasparenza e la partecipazione dei cittadini, degli utenti e delle associazioni allo svolgimento e al controllo delle attività dell’Ente. 24. Il Comune è al servizio dei cittadini e alle loro esigenze generali armonizza gli orari dei servizi. 25. Il Comune valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità promuovendo la partecipazione dell'iniziativa economica privata alla realizzazione degli obiettivi di interesse pubblico, nel rispetto delle risorse ambientali. 26. Il Comune valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali, anche ai fini dell'esercizio, nel rispetto del principio di sussidiarietà, di funzioni e compiti attribuiti dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia, e dello sviluppo dei poteri locali secondo il principio dell'autogoverno. 27. Ai principi ispiratori e agli obiettivi programmatici è sottoposta ogni forma di attività comunale di diritto pubblico e di diritto privato, svolta direttamente o mediante partecipazione ad altri organismi, enti o società. TITOLO II - PARTECIPAZIONE Art. 4 (Nozione)
1. Il Comune attua il principio di sussidiarietà orizzontale, anche attraverso la valorizzazione di ogni forma associativa e cooperativa. 2. Il Comune promuove la partecipazione popolare nei modi previsti da questo Statuto, per consentire alla popolazione presente sul territorio comunale di partecipare, con diverse modalità, alla formazione delle scelte del Comune, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza. 3. Particolare considerazione è riservata alle attività di partecipazione promosse da parte di: a) cittadini residenti, singoli o organizzati in associazioni, comitati e gruppi anche informali, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l’esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali; b) persone con oltre sessantacinque anni d’età; c) altre specifiche categorie di popolazione presenti sul territorio comunale, di volta in volta individuate. 4. Per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all’attività dell’Amministrazione i regolamenti garantiscono ad essi forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi. 5. Il Comune assicura, con tutti i mezzi a propria disposizione, la più ampia informazione ai cittadini e la trasparenza sulla propria attività, nonché sulla gestione dei servizi pubblici e sull'attività di enti e aziende dipendenti o in cui il Comune abbia una partecipazione. Art. 5 (Regolamento) 1. Il Comune approva un regolamento per disciplinare, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo Statuto, gli ulteriori aspetti dell’iniziativa e della consultazione popolare, nonché del referendum, le modalità di costituzione e di funzionamento del Consiglio dei ragazzi e del Comitato degli anziani e la costituzione ed il funzionamento del Comitato dei Garanti. C A P O IINIZIATIVA POPOLARE Art. 6 (Richieste di informazioni, petizioni e proposte)
1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l’esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, possono rivolgere al Comune richieste di informazioni, petizioni e proposte. 2. Ai fini di questo Statuto si intende per: a) richiesta di informazioni: la richiesta scritta di spiegazioni circa specifici problemi o aspetti dell’attività del Comune, presentata da parte dei soggetti di cui al comma 1; b) petizione: la richiesta scritta presentata da almeno cinquanta soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, diretta a porre all'attenzione del Consiglio Comunale o della Giunta una questione di interesse collettivo; c) proposta: la richiesta scritta presentata da almeno cinquanta soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, per l'adozione di un atto del Consiglio comunale o della Giunta a contenuto determinato di interesse collettivo. 3. Le richieste di informazioni sono inviate al Comune e impegnano gli organi cui sono indirizzate a dare risposta scritta e motivata entro trenta giorni dalla data di presentazione. 4. Le petizioni sono inviate al Presidente del Consiglio comunale. Il Presidente del Consiglio iscrive all’ordine del giorno del Consiglio comunale la questione oggetto della petizione, informandone il primo firmatario. 5. Le proposte presentate al Comune sono redatte nella forma dell’atto di cui si richiede l’adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione utile. Le proposte sono sottoposte ai soggetti competenti all’espressione dei pareri richiesti dall’ordinamento e qualora non adottate è data comunicazione motivata al proponente. C A P O IICONSULTAZIONE POPOLARE Art. 7 (Consultazione popolare)1. Il Comune favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio, sentendo anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione impegna il Comune a valutare le indicazioni espresse. 2. La consultazione può essere indetta dal Consiglio comunale su proposta della Giunta, di un quarto dei Consiglieri o di almeno cinquanta cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l’esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali. 3. Nell’atto di indizione sono individuati la data e l’oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee, indicando inoltre i richiedenti. 4. Sono ammesse forme di consultazione che si avvalgono della tecnologia telematica. Art. 8 (Consulte e conferenze)
1. Il Comune può costituire apposite Consulte permanenti per indirizzare l’attività del Consiglio Comunale e della Giunta in relazione a particolari settori di attività o a particolari categorie di popolazione. 2. Il Sindaco annualmente invita i cittadini e le associazioni locali a partecipare a un conferenza orientativa nella quale è illustrato lo stato di attuazione del programma amministrativo e sono verificate le scelte del Comune in particolare rispetto all’adeguatezza dei servizi resi alla Comunità. Art. 9 (Comitato degli anziani)
1. Il Comune favorisce la partecipazione attiva degli anziani alla politica comunale, riconoscendo il Comitato degli anziani, istituito per promuovere il ruolo dell’anziano nell’ambito del territorio del Comune, per garantirne gli interessi e tutelarne gli specifici bisogni. 2. Il Comitato degli anziani è formato da sette componenti con più di sessantacinque anni di età. 3. Il Comitato può sottoporre al Consiglio comunale e alla Giunta proposte volte a rendere migliore la vita nel Comune. 4. Il Consiglio comunale e la Giunta possono richiedere l’espressione di pareri al Comitato degli anziani. Art. 10 (Consiglio dei ragazzi)
1. Il Comune, attraverso il Consiglio dei ragazzi, valorizza gli interessi dei giovani e promuove la loro partecipazione alla politica comunale. 2. Il Consiglio dei ragazzi è composto da quindici rappresentanti di età non superiore a 16 anni, di cui fino a sette designati dalle associazioni giovanili presenti nel territorio e i rimanenti dalle istituzioni scolastiche. 3. Il Consiglio, in particolare, ha il compito di assicurare il più ampio confronto fra i giovani del Comune, nonché formulare proposte d'intervento anche per ottimizzare e integrare le loro iniziative e attività con quelle di giovani di Comuni vicini. Il Consiglio dei ragazzi collabora con le scuole e le altre istituzioni per la realizzazione di progetti tesi allo sviluppo del senso civico, alla promozione di stili di vita sani, alla realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna, al rispetto dell'ambiente, nonché alla promozione della cultura della legalità e della pace. 4. Il Consiglio dei ragazzi può indirizzare richieste e proporre progetti al Consiglio comunale e alla Giunta, con particolare riferimento ai servizi per i giovani e per i ragazzi ed è sentito in ordine ai progetti che riguardano direttamente i giovani. C A P O III
REFERENDUM
Art. 11 (Norme generali)
1. Il Comune riconosce il referendum, propositivo, abrogativo e confermativo, quali strumenti di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative rimesse al Consiglio comunale e alla Giunta. 2. Il referendum può essere richiesto da almeno duecento elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l’elezione del Consiglio comunale e comunque da una percentuale non inferiore al 10 per cento dei medesimi elettori. 3. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un “sì” o con un “no”. 4. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che al giorno della votazione siano in possesso dei requisiti per l’esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali. 5. Il referendum è ritenuto valido se il numero dei votanti è pari almeno al 30% degli aventi diritto al voto. 6. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi. 7. L’esito della consultazione referendaria vincola l’Amministrazione in carica. Il Consiglio comunale o la Giunta, entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, iscrivono all’ordine del giorno l’oggetto del referendum. Art. 12 (Esclusioni)
1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto. 2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria. 3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento: a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso; b) al sistema contabile e tributario e tariffario del Comune; c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni; d) al personale del Comune e delle Aziende speciali; e) allo Statuto e al regolamento interno del Consiglio comunale; f) agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione; g) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti; h) ai piani territoriali e urbanistici, ai piani per la loro attuazione e le relative variazioni. Art. 13 (Norme procedurali)
1. Entro trenta giorni dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio Comunale, a maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati, nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente. 2. Il Comitato dei Garanti valuta l’ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l’espressione della volontà popolare. 3. Il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi sessanta giorni.. Art. 14 (Referendum propositivo)
1. Il referendum propositivo è finalizzato a orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza per il Comune, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate. 2. Se il referendum propositivo è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all’espletamento della consultazione, a esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti. Art. 15 (Referendum abrogativo)
1. Il referendum abrogativo è finalizzato all’abrogazione, anche parziale, di atti connessi alla funzione di indirizzo politico - amministrativo, approvati dal Consiglio comunale o dalla Giunta. 2. Nel caso in cui prima della data di svolgimento della consultazione sia disposta l’abrogazione delle disposizioni oggetto del referendum, acquisito il parere favorevole del Comitato dei Garanti, il referendum è revocato e le operazioni già svolte perdono efficacia. Art. 16 (Referendum confermativo statutario)
1. Nei trenta giorni di pubblicazione, può essere richiesto referendum confermativo delle modifiche apportate allo statuto, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. In tal caso l'entrata in vigore dello statuto viene sospesa. 2. La decisione in ordine all'ammissibilità del referendum viene assunta entro i successivi trenta giorni. 3. Il numero di sottoscrizioni richiesto è di almeno il 10 per cento, degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale. 4. Le sottoscrizioni vengono raccolte entro novanta giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum. 5. In deroga alle disposizioni dell’articolo 11 comma 5, il referendum confermativo ha validità qualunque sia il numero dei votanti rispetto agli aventi diritto. 6. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi. TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALIC A P O I - ORGANI DI GOVERNO
SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE Art. 17 (Attribuzioni)
1. Il Consiglio comunale è l’organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune. Il Consiglio esprime, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti al proprio interno su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale. 2. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e disciplina con regolamento le proprie regole di funzionamento e le modalità per poter disporre e gestire servizi, attrezzature e risorse finanziarie. 3. Il Consiglio, oltre a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni, delibera: a) in materia di denominazione di vie e piazze; b) per il conferimento della cittadinanza onoraria o della civica benemerenza a chi, pur non essendo iscritto all’anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Telve o in azioni di alto valore a vantaggio della nazione o dell’umanità intera; c) in materia di gemellaggi con altri comuni italiani o esteri; d) l’approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche di importo superiore ad € 300.000 di lavori al netto degli oneri fiscali o, in assenza dei progetti preliminari, dei corrispondenti progetti definitivi; e) l’approvazione dei progetti esecutivi di opere pubbliche di importo superiore a quello stabilito alla lettera d), qualora il Consiglio comunale non si sia precedentemente pronunciato né sui progetti preliminari delle opere, né sui relativi progetti definitivi; f) in materia di espropriazioni per pubblica utilità; g) in materia di apposizione o estinzione del vincolo di uso civico; h) su ogni altra questione di carattere eccezionale per la quale si riconosca l'opportunità di una valutazione consiliare. 4. Non sono attribuite alla competenza del Consiglio le varianti in corso d’opera e i progetti per lavori delegati da altre Amministrazioni fatta salva la comunicazione, per i progetti previsti al punto d) nella prima adunanza successiva. Art. 18 (Convocazioni)
1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, che ne predispone l’ordine del giorno. 2. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età, con esclusione del Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. 3. Nella prima seduta il Consiglio tratta unicamente gli oggetti collegati agli adempimenti post-elettorali relativi alla convalida e al giuramento del Sindaco, alla convalida dei consiglieri ed alla comunicazione in ordine alla composizione della Giunta comunale. Art. 19 (Funzionamento)
1. Il Consiglio si riunisce su convocazione di iniziativa del Sindaco o quando lo richieda almeno 1/5 dei consiglieri; in tal caso il Sindaco è tenuto a convocare il Consiglio per l'esame delle questioni proposte e l'adunanza deve aver luogo entro 15 gg. dal ricevimento della richiesta. 2. Le deliberazioni del Consiglio sono approvate se, a seguito di votazione pubblica, ottengono il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo che la legge o lo Statuto prescrivano una maggioranza speciale o diversa modalità di votazione. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica; in caso di seconda convocazione, da tenersi in giornata diversa, è sufficiente la presenza di almeno i due quinti dei consiglieri in carica. 3. Ogni volta che il Comune deve designare o nominare propri rappresentanti in enti, commissioni o organismi e della rappresentanza comunale siano chiamati a far parte in forza di legge o regolamenti anche membri della minoranza, i rappresentanti medesimi, designati pubblicamente, sono eletti con sistema di votazione a voto limitato in forma segreta, tranne i casi di scelta per acclamazione. Art. 20 (Consigliere incaricato)
1. Il Consiglio comunale può affidare a singoli Consiglieri specifici incarichi in relazione a materie determinate e per un periodo comunque non superiore ad un anno, salvo proproga motivata. 2. La struttura comunale assicura al Consigliere incaricato adeguata collaborazione per l’espletamento dell’incarico affidato. 3. Al termine del proprio incarico, il Consigliere deve presentare al Consiglio comunale una relazione che illustra i risultati dell’incarico svolto. SEZIONE II - GIUNTA COMUNALE Art. 21 (Attribuzioni e funzionamento)
1. Il Sindaco e la Giunta comunale attuano il governo del Comune. 2. La Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio comunale e adotta gli atti di amministrazione che siano ad essa espressamente rimessi o che non siano altrimenti attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti. 3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne definisce l’ordine del giorno. 4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. 5. La Giunta delibera con l’intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti. Art. 22 (Composizione)
1. La Giunta è composta dal Sindaco e da n. 3 Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco. 1/bis. Il numero di Assessori di cui si compone la Giunta può essere elevato a 4 in virtù di quanto disposto dal comma 1/bis dell’art. 3 del T.U. delle LL.RR. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005, n. 1/L. In tal caso l’indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori corrisponde a quella spettante complessivamente al numero massimo di assessori previsto dal comma 1 e le indennità mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco. 2. La Giunta deve essere composta da rappresentanti di entrambi i generi. La rappresentanza del genere meno rappresentato deve essere garantita almeno proporzionalmente alla sua consistenza in consiglio comunale. La rappresentanza in Giunta di entrambi i generi può essere garantita mediante la nomina di un cittadino/una cittadina non facente parte del consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere e assessore. 3. Il Sindaco nomina la Giunta comunale con proprio decreto ripartendo, di norma, gli incarichi tra gli Assessori in modo che esista corrispondenza fra le competenze delegate e le attribuzioni amministrative delle strutture organizzative del Comune. 4. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta nella sua prima seduta. 5. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. Contestualmente alla revoca e comunque non oltre 30 giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. 6. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco li sostituisce entro 30 giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva. Art. 23 (Consigliere delegato)
1. II Sindaco può nominare fino a due Consiglieri comunali per lo svolgimento di particolari compiti relativi a specifiche materie definite nell’ambito di deleghe speciali e per un periodo definito. La nomina è comunicata al Consiglio comunale. 2. Il Consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di Giunta comunale nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico. 3. La struttura comunale collabora con il Consigliere delegato nell'espletamento del proprio incarico. Art. 24 (Mozione di sfiducia)
1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se è approvata una mozione di sfiducia. 2. La mozione di sfiducia è proposta e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati. 3. Il Consiglio comunale è convocato per la discussione della mozione di sfiducia non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. 4. Sulla mozione di sfiducia il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale. 5. La mozione è accolta se ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati. 6. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto ed è nominato un commissario. SEZIONE III - IL SINDACO Art. 25 (Attribuzioni)
1. Il Sindaco rappresenta il Comune, è l’organo responsabile della sua amministrazione e sovrintende al funzionamento degli uffici ed all’esecuzione degli atti. 2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune. 3. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della rispettiva funzione. 4. In caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Vicesindaco, le rispettive funzioni sono esercitate dall’Assessore più anziano per età. C A P O II - ALTRI ORGANI Art. 26 (Gruppi consiliari)
1. I Consiglieri comunali comunicano per iscritto al Sindaco il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del capogruppo. 2. Il Comune, per l'esercizio della funzione dei gruppi e in relazione alle rispettive esigenze, mette a disposizione locali, attrezzature e servizi, secondo criteri e modalità fissati dal regolamento. 3. Ai gruppi consiliari sono inviate le deliberazioni giuntali in concomitanza con il primo giorno di pubblicazione all'albo. Art. 27 (Il Consiglio comunale)
1. Il Consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. 2. I Consiglieri comunali entrano in carica all’atto della proclamazione o in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione. 3. Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio comunale; le dimissioni sono presentate con le modalità previste dalla legge, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Comune. Il Consiglio comunale deve procedere alla surrogazione del Consigliere dimessosi entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni e comunque prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto. 4. Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o da questo Statuto; la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il consigliere è dichiarato decaduto il Consiglio comunale provvede alla relativa surroga e alla convalida del Consigliere subentrante. 5. Il Consigliere è tenuto a giustificare preventivamente tramite il Capogruppo, salvi i casi di caso fortuito o forza maggiore, le proprie assenze alle sedute del Consiglio comunale regolarmente convocate. Qualora l’assenza si protragga per tre sedute consecutive, in assenza di giustificati motivi, il Consiglio comunale assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, tenuto conto delle cause giustificative addotte. Art. 28 (Commissioni)
1. Il Consiglio comunale elegge i componenti delle Commissioni consiliari permanenti previste dal regolamento, ovvero, per l’esame di specifiche questioni, può istituire Commissioni consiliari speciali. 2. Nelle Commissioni di cui al comma 1 è garantita un’adeguata rappresentanza delle minoranze. 3. La Giunta comunale può istituire Commissioni diverse da quelle di cui al comma 1. 4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, i componenti delle Commissioni decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti e comunque alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale. 5. Fatte salve differenti disposizioni normative, le Commissioni la cui istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di legge e che sono indispensabili per garantire le funzionalità del Comune, ferma restando la disciplina sulla prorogatio degli organi, scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale, in caso di nomina consiliare, ovvero della nomina della nuova Giunta, in caso di nomina giuntale. C A P O III - INIZIATIVA, PARTECIPAZIONE E CONTROLLO Art. 29 (Norme generali)
1. Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l’iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed inoltre di: a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all’ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione; b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno; c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino il Comune. 2. Il Consigliere comunale, per l’effettivo esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dal Comune e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi e tutte le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Art. 30 (Gruppi di minoranza)
1. Ogni gruppo di minoranza individua il proprio capogruppo. 2. In particolare il capogruppo di minoranza può: a) prendere la parola in Consiglio subito dopo il Sindaco, nei modi e nei limiti stabiliti dal regolamento; b) invitare il Sindaco a riferire in Consiglio su temi di interesse generale. TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI Art. 31 (Principi)
1. Il Consiglio elegge i componenti di Commissioni o organismi dell’Amministrazione, nonché nomina o designa i rappresentanti del Comune presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge, per statuto o per regolamento essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche. 2. Salvo che non sia diversamente disposto, la votazione avviene con voto limitato ad un componente, in forma segreta e sulla base dei candidati designati dalla maggioranza e dalla minoranza. Il regolamento può individuare ulteriori strumenti di garanzia finalizzati a consentire alle minoranze un'autonoma individuazione dei propri rappresentanti ed un'equa distribuzione degli stessi tra i diversi gruppi. 3. Le designazioni di cui al comma 2, prevedono, di norma, una rappresentanza dei due generi. Qualora per oggettive ragioni non sia rispettato il principio di pari opportunità, ne è data puntuale motivazione. 4. Il Consiglio, qualora espressamente previsto dalla legge, nomina i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni è altrimenti effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio. 5. Le nomine e le designazioni di cui all’articolo 19 comma 3 e comma 4 del presente articolo, sono di norma effettuate garantendo complessivamente almeno un posto ad entrambi i generi ed a tale principio sono informati i criteri d’indirizzo adottati dal Consiglio. Art. 32 (Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità)
1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali, allorquando il loro conferimento sia ritenuto necessario per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l’esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità effettuato nell’interesse generale della Comunità. 2. Ricorrendo le condizioni suddette il Consiglio comunale, per le nomine allo stesso riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti e nell’espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell’effettuazione di particolari nomine o designazioni è da tener conto di quanto consentito dal precedente comma. 3. La nomina o la designazione di amministratori o di Consiglieri comunali in rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l’assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo. TITOLO V – GARANZIE E’ ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito.
Condizioni per la proposizione del ricorso sono: a) che sia presentato da un cittadino; b) che sia presentato non oltre l’ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione; c) che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso; d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio del comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare: a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere “a”, “b” e “c”; b) la dichiarazione di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un fumus in ordine ai motivi dell’impugnazione; c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi; d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale; e) la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l’accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l’impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale. C A P O I - IL DIFENSORE CIVICO Art. 34 (Il Difensore civico)
1. E’ assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell’attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dal Comune. 2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell’imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell’azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo Statuto. Art. 35 (Attivazione dell’istituto)
1. Il Comune di Telve si avvale di apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del Difensore civico provinciale anche all’Amministrazione comunale. La convenzione, secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale, è gratuita per il Comune. La convenzione è deliberata a maggioranza dei consiglieri assegnati. 2. Con la convenzione il Consiglio impegna l’Amministrazione comunale a dare risposta agli interventi del Difensore civico, assicurandogli l’accesso agli uffici ed ai servizi nonché alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti. 3. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all’istituto. TITOLO VI – ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI Art. 36 (Principi)
1. L’ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla comunità. 2. L’organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all’informazione e agli atti del Comune. 3. L’assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale. 4. L'Amministrazione, previo confronto con le rappresentanze sindacali dei lavoratori, promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e la qualificazione professionale mediante processi di formazione del personale, rendendo operativo il principio delle pari opportunità. Art. 37 (Forma di gestione amministrativa)
1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, al Segretario comunale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. 2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, il Segretario è responsabile del risultato dell’attività svolta dal Comune, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale. 3. Alcune delle funzioni di cui al comma 1, possono essere attribuite, nei limiti stabiliti dalla legge a dipendenti preposti ad un Servizio del Comune, che assumono la responsabilità di cui al comma 2 in relazione alle specifiche competenze conferite. 4. Gli articoli 39 e 40 del presente Statuto, attribuiscono alcuni degli atti connessi all’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 alla competenza ed alla responsabilità rispettivamente del Sindaco e della Giunta. Art. 38 (Organizzazione)
1. Il Comune, con regolamento, definisce l’articolazione della propria struttura organizzativa. 2. La Giunta comunale, sulla base dell’articolazione organizzativa del Comune: a) attribuisce le funzioni di cui all’articolo 37 comma 3; b) individua la competenza all’adozione degli atti inerenti le funzioni di cui all’articolo 37 commi 1 e 3; c) individua le responsabilità in ordine ai diversi procedimenti di competenza del Comune; d) chiarisce i limiti alla delega delle competenze di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma. 3. Il Sindaco nomina i preposti alle strutture organizzative dell’Ente, cui competono le funzioni di cui al comma 2 lettera a) e per quanto non di competenza del Segretario, l’adozione degli atti di cui al comma 2 lettera b) e la responsabilità dei procedimenti di cui al comma 2 lettera c). 4. La Giunta, con gli strumenti di programmazione, assegna obiettivi al segretario comunale ed ai preposti alle strutture organizzative cui siano attribuite funzioni e atti di gestione, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento. Art. 39 (Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco)
1. Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente. 2. Al Sindaco, qualora non espressamente vietato dalla legge, è inoltre attribuita la competenza a: a) rilasciare le autorizzazioni; b) adottare le ordinanze; c) stipulare gli accordi ed i contratti; d) adottare gli ordini di servizio nei confronti del Segretario comunale; e) adottare gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente riservati dai regolamenti. 3. Gli atti di cui al comma 1 e di cui al comma 2 lettere a), b), c) ed e) attribuiti al Sindaco in qualità di capo dell’Amministrazione, possono essere delegati ad Assessori o soggetti contrattualmente qualificati, mediante apposito atto specificante la durata ed i limiti della delega. 4. Il Sindaco o gli Assessori, nell’adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che rilasciano i pareri ad essi richiesti e garantiscono comunque l’efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all’emanazione dell’atto conclusivo. Art. 40 (Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta)
1. La Giunta comunale, ove non diversamente disposto: a) gestisce il fondo spese di rappresentanza; b) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, approva i progetti di opere pubbliche, le relative varianti e le perizie per i lavori di somma urgenza; c) affida gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne; d) concede i sussidi o i contributi comunque denominati; e) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, concede a terzi l’uso di beni e la gestione dei servizi, nel rispetto dei criteri e dei principi sanciti dal presente Statuto; f) definisce i criteri per l’individuazione del contraente, ove per espresse disposizioni di legge si possa procedere prescindendo da confronti comunque denominati o, in caso contrario, definisce i criteri per l’individuazione dei soggetti da invitare ai confronti; g) nomina le commissioni giudicatrici di gara o di concorso; h) adotta gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad essa espressamente riservati dai regolamenti. 2. Alla Giunta, nell’adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al comma 1, è assicurata la collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che esprimono i pareri ad essi rimessi dall’ordinamento vigente sulle proposte di deliberazione e garantiscono comunque l’efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all’emanazione dell’atto conclusivo. Art. 41 (Il Segretario comunale)
1. Il segretario comunale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente. 2. Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo. 3. Il segretario comunale, oltre alle funzioni di cui all’articolo 37 commi 1 e 2: a) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i verbali apponendovi la propria firma; b) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l’attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi; c) cura le procedure attuative delle deliberazioni e dei provvedimenti, vigilando sulle strutture competenti; sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili, presta ad essi consulenza giuridica, ne coordina l'attività e dirime eventuali conflitti di competenza sorti tra i medesimi; accerta ed indica, per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune, la struttura organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale. d) in assenza di disposizioni è responsabile dell’istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Comune, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti le responsabilità di alcune tipologie di procedimento; e) presiede le commissioni di gara e roga i contratti nei quali l’Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell’interesse del Comune; 4. esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.Con regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il Segretario e i preposti alle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità, indicando altresì le modalità per la sostituzione del segretario in ordine agli atti di competenza dei Responsabili di Servizio, quando questi rimangano ingiustificatamente inerti, ovvero quando per la loro assenza le strutture non possano altrimenti funzionare. Art. 42 (Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso)
1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge per le modalità di copertura del posto di segretario comunale, le commissioni giudicatrici di concorso sono presiedute dal segretario comunale. Art. 43 (Rappresentanza in giudizio)
1. Il Sindaco, di norma, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o promosse dallo stesso. 2. Per gli atti di natura tributaria locale il Funzionario Responsabile del tributo, qualora nominato dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio. 3. Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da personale comunale, qualora previsto da specifiche disposizioni di legge. TITOLO VII - ATTIVITA’C A P O I - PRINCIPI GENERALI Art. 44 (Enunciazione dei principi generali)
1. Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità. 2. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità. 3. Il Comune nell’adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente. Art. 45 (Convocazioni e comunicazioni)
1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali del Comune, possono essere effettuate mediante l’utilizzo di mezzi telematici, nei casi in cui l’ordinamento riconosca agli stessi pieno valore legale o i soggetti destinatari abbiano espresso il loro consenso a ricevere le comunicazioni e le convocazioni tramite tale modalità. 2. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1. Art. 46 (Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni)
1. Fermo restando quanto previsto dall’ordinamento in merito alle modalità ed agli effetti della pubblicazione delle deliberazioni e salvo che la legge non disponga diversamente, le deliberazioni, le determinazioni che comportano impegno di spesa e le ordinanze sono pubblicate per dieci giorni, anche in sunto, all’albo del Comune. 2. Con regolamento possono essere disciplinate le modalità di attuazione del comma 1. Art. 47 (Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni)
1. Con regolamento sono disciplinati modalità e termini per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei Consiglieri comunali, dei componenti delle Commissioni e delle Consulte e dei Revisori dei conti. 2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. C A P O II – L’ATTIVITA’ NORMATIVA Art. 48 (Regolamenti)
1. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni ed approva i regolamenti previsti da leggi della Provincia, della Regione e dello Stato. 2. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio comunale con la maggioranza dei Consiglieri assegnati. 3. Il Comune conserva in apposito archivio i regolamenti vigenti, anche mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune, favorendo la consultazione e l’estrazione di copia da parte di chiunque. Art. 49 (Le ordinanze)
1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo. 2. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Art. 50 (Sanzioni amministrative) 1. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l’applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall’ordinamento.
C A P O III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO Art. 51(Procedimento amministrativo)
1. L’attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo. 2. Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, esso si intende di 90 giorni. 3. Il Comune favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del provvedimento. La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentita salvo che non vi sia un divieto previsto dalla legge, dallo Statuto o da regolamento. In caso di sostituzione del provvedimento con un accordo si applicano le norme che regolano l'adozione dell'atto sostituito, ivi compresi la motivazione, i controlli e le forme di pubblicità. Art. 52 (Istruttoria pubblica)
1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi l'adozione dell’atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili. 2. La comunicazione è formulata per avviso pubblico ed annuncio all'albo pretorio del Comune. 3. Con regolamento il Comune disciplina le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria pubblica. Art. 53 (Regolamento sul procedimento)
1. Il Comune disciplina con regolamento: a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un’adeguata partecipazione; b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili di singole fasi o subprocedimenti; c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti. 2. Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un’efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più Enti. C A P O IV - INTERVENTI ECONOMICI Art. 54 (Principi)
1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire anche in relazione a ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza. 2. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati da specifici regolamenti nel rispetto dell’ordinamento vigente. TITOLO VIII – CONTABILITA’ E FINANZA Art. 55 (Linee programmatiche)
1. Il Sindaco neo eletto, entro 60 giorni dalla proclamazione, sentita la Giunta comunale, definisce le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato e le riporta in un documento, eventualmente dettagliato per programmi, nel quale indica le linee strategiche dell’Amministrazione in relazione ai bisogni della Comunità. 2. Il Consiglio comunale è convocato per l’approvazione di tale documento non prima di 5 giorni dall’invio della proposta ai Consiglieri. 3. Il documento approvato è trasmesso al Consiglio delle Autonomie locali. 4. Le linee programmatiche di mandato sono adeguate dal Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, della Giunta comunale o di un quinto dei Consiglieri, solo a seguito di sopravvenuti fatti o esigenze emersi in ambito locale. 5. Il Consiglio, in occasione della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, verifica la realizzazione da parte di Sindaco e Assessori delle linee programmatiche di mandato ed eventualmente ne dispone l’adeguamento. 6. Al termine del mandato, il Sindaco presenta al Consiglio, che ne prende atto, una relazione finale circa l’attuazione delle linee programmatiche. Art. 56 (Programmazione finanziaria - controllo)
1. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato, approva gli strumenti di programmazione finanziaria ad esso rimessi dall’ordinamento vigente ed in particolare: a) la relazione previsionale e programmatica, comprensiva del programma generale delle opere pubbliche; b) il bilancio di previsione pluriennale; c) il bilancio di previsione annuale. 2. La Giunta comunale relaziona al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi. 3. La Giunta propone all’approvazione del Consiglio il rendiconto della gestione: a) fornendo informazioni sull’andamento finanziario, economico e patrimoniale del Comune, nonché sui programmi realizzati ed in corso di realizzazione; b) evidenziando i risultati socialmente rilevanti prodotti dal Comune; c) valutando l’impatto delle politiche sociali e dei servizi sul benessere e sull’economia insediata. 4. Il bilancio annuale di previsione ed il rendiconto della gestione non possono essere approvati, nemmeno in seconda votazione, se alle sedute del Consiglio a ciò deputate non siano presenti più della metà dei consiglieri in carica. Art. 57 (Gestione - controllo)
1. La Giunta comunale definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l’attività del Comune sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal Consiglio. 2. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell’attività posta in essere dal Comune, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ed il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione. 3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi, fornisce gli elementi di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata le gestione delle risorse del Comune. 4. Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l’esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo. Art. 58 (La gestione del patrimonio)
1. I beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in uso gratuito esclusivamente per motivi di pubblico interesse. 2. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore, si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali o sia necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente. Il Consiglio comunale nel deliberare in merito all’alienazione dei beni patrimoniali deve tenere conto del valore storico, sociale e ambientale dei beni stessi. 3. Con regolamento sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo. Art. 59 (Partecipazione a società di capitali.)
1. Il Comune può partecipare a società di capitali, nel rispetto delle disposizioni di legge, aventi ad oggetto lo svolgimento di attività o la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse, nonché di attività imprenditoriali diverse dalla gestione dei servizi pubblici. 2. Il Comune aderisce alla società mediante motivata deliberazione del Consiglio comunale, con la quale viene approvata la quota di partecipazione e lo Statuto. 3. Il Sindaco esercita i diritti spettanti al Comune come socio e partecipa all’assemblea. 4. Il Consiglio comunale delibera in merito alle modifiche statutarie della società, sulla partecipazione ad aumenti di capitale, sulla dismissione e variazione della partecipazione. Art. 60 (Servizio di tesoreria)
1. Il Comune si avvale di un servizio di tesoreria. 2. L’affidamento del servizio è effettuato sulla base di una convenzione deliberata in conformità all’apposito capitolato speciale d’appalto. 3. Nei limiti riconosciuti dalla legge, il Consiglio comunale definisce le modalità di riscossione volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate. Art. 61 (Il revisore dei conti)
1. Il revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto con la collaborazione degli Uffici del Comune. 2. Il Sindaco può richiedere la presenza del revisore dei conti alle sedute della Giunta e del Consiglio per relazionare su specifici argomenti. TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI Art. 62 (Norme generali)
1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria. 2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia. 3. Tra le forme organizzative di gestione dei servizi pubblici consentite dalla normativa vigente, possono essere privilegiate forme di gestione intercomunale, per motivi di economicità e/o efficienza di gestione del servizio. 4. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente qualificate. 5. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione e deve essere accompagnata da una relazione sulla valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei costi dei servizi. Art. 63 (Tariffe)
1. L’istituzione delle tariffe relative all’utilizzo di beni e servizi pubblici e i relativi aggiornamenti, spettano alla Giunta comunale in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria. 2. Spetta al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici locali nei seguenti casi: a) servizi gestiti in forma indiretta, qualora la tariffa costituisca parte essenziale del contratto di servizio; b) in ogni caso, qualora la determinazione delle tariffe sia rimessa dalla legge ai regolamenti comunali. 3. Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l’anno di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio cui si riferiscono. 4. Si prescinde dal termine di cui al comma 3 per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici . TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 64 (Revisioni dello statuto)
1. Per revisione dello Statuto si intende sia l’adozione di un testo integralmente nuovo, che la parziale modifica dell’articolato vigente. 2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati 3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell’entrata in vigore di un nuovo Statuto. Art. 65 (Norme transitorie)
1. Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Statuto continua ad applicarsi la disciplina previgente. 2. Le disposizioni di cui all’articolo 22 comma 2 e all’articolo 31 trovano applicazione con riferimento alle elezioni, nomine e designazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore di questo Statuto. 3. Sino a diversa determinazione adottata dagli organi competenti, per l’effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio e per non più di una seduta al giorno, nonché della Giunta e delle Commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate, è corrisposto ai Consiglieri che non godono dell’indennità di carica, un gettone di presenza analogo al previgente. Art. 66 (Disposizioni finali)
1. Lo Statuto, dopo l’approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all’albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta Regionale, al Consiglio delle Autonomie Locali ed al Commissario del Governo della Provincia autonoma di Trento. 2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio del Comune. 3. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle preleggi del Codice Civile.
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